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IMO e UE per la riduzione delle emissioni del trasporto marittimo


6 marzo 2023 - Le norme di decarbonizzazione dell'IMO e dell'UE, sia quelle già adottate che quelle in fase di sviluppo, si basano su due approcci diversi. 'IMO richiede che le navi abbiano a bordo certificati validi che attestino la loro conformità ai requisiti obbligatori della Convenzione MARPOL Allegato VI e, in caso contrario, non sono autorizzate a operare. L'UE richiede che le navi paghino per ogni tonnellata di CO2 emessa (in futuro saranno inclusi anche altri gas serra, come il metano e il protossido di azoto) e che paghino le sanzioni in caso di non conformità, sulla base del principio "chi inquina paga".

 Che cosa significa? Significa che una nave deve essere conforme alle misure a breve termine adottate per la riduzione delle emissioni di CO2, approvate dall'IMO e ora in vigore: deve cioè raggiungere un valore conforme di EEXI (Indice di Efficienza Energetica per le navi esistenti) e mantenere, nel corso degli anni, un CII (Indicatore di Intensità di Carbonio) operativo annuale all'interno dei range stabiliti dalla convenzione MARPOL. 

Ciò si ottiene attraverso un accurato lavoro di previsione delle operazioni future della nave e l'adozione di misure di riduzione della CO2 da descrivere nel SEEMP (Ship Energy Efficiency Management Plan). La conformità ai requisiti IMO è sufficiente per superare il pagamento previsto dalla direttiva EU ETS e dal regolamento FuelEUMaritime? No, anche se le emissioni di CO2 rientrano nei limiti stabiliti dall'IMO, le tonnellate di CO2equiv rilasciate nell'atmosfera devono essere restituite come quote (Direttiva ETS). 

Le sanzioni sono comunque dovute se la quantità di energia utilizzata dalla nave ha emesso più del target stabilito dal regolamento FuelEUMaritime. L'obiettivo diminuirà di una certa percentuale nel corso degli anni per raggiungere la neutralità di carbonio entro il 2050. 

Dove si applicano i regolamenti IMO e UE? I regolamenti IMO sono applicabili a livello internazionale, in base alla stazza lorda e al tipo di nave. La direttiva e il regolamento dell'UE, nella versione attuale, si applicano alle navi di stazza lorda pari o superiore a 5000GT che fanno scalo nei porti dell'UE e che trasportano, a fini commerciali, merci o passeggeri e alle navi offshore di stazza lorda pari o superiore a 5000GT. 

In particolare, per l'applicazione all'UE, le emissioni da considerare sono quelle relative ai viaggi tra i porti dell'UE, all'ormeggio nei porti dell'UE, e il 50% di quelle relative ai viaggi tra un porto non UE e un porto UE (e viceversa). Ciò equivale a un aumento del costo del carburante di circa il 50%.

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