Preliminarmente, il Ministero ha ribadito che, in materia di accertamento delle infrazioni del c.d.s, il principio cardine (riportato all’art. 200 c.d.s) resta sempre quello della contestazione immediata in tutti i casi in cui è materialmente possibile effettuarla, e che la motivazione dell’impossibilità di procedervi “deve essere adeguatamente circostanziata attraverso la documentazione esauriente delle situazioni concrete presenti al momento del fatto”. T
uttavia, laddove tale contestazione non fosse possibile, la segnalazione proveniente dall’apparecchio di controllo costituisce una semplice allerta per l’operatore di Polizia, visto che il targa system non è stato omologato per accertare da remoto queste violazioni. A quel punto, l’operatore dovrà cercare dei riscontri: nei casi di irregolarità nella revisione del veicolo, effettuando una verifica successiva attraverso la banca dati del MIT.
Qualora la verifica confermasse la mancanza della revisione, l’operatore potrà contestare la violazione dell’art. 80 c.d.s redigendo un verbale in cui ripoterà anche i motivi alla base della mancata contestazione immediata. Non è necessario attivare la procedura dell’invito, prevista dall’art. 180, comma 8 c.d.s; nell’ipotesi di mancanza della copertura assicurativa del veicolo, effettuando una ricerca nelle banche dati delle compagnie assicuratrici che, in caso di esito positivo, porterà a redigere il relativo verbale di infrazione da notificare al trasgressore (anche in questo caso, senza la preventiva attivazione della procedura dell’invito ex art. 180, comma 8 c.d.s).