«La domanda proposta dalla Procura – si legge nella sentenza - risulta destituita di fondamento, segnatamente per difetto così di condotta illecita come di danno erariale imputabile ai convenuti».I giudici, viceversa, hanno pienamente accolto le tesi difensive formulate, per Gallanti, dagli avvocati Luigi Cocchi e Luigino Montarsolo di Genova e, per Provinciali, dall’avv. Paolo Bassano di Livorno. In sostanza, la Corte dei Conti ha rilevato la totale assenza di entrambi gli elementi necessari per pervenire ad una condanna: il danno e la colpa grave.
Il danno non c’è - si legge nella - in quanto l’impianto ha una vita tecnica molto lunga e non possono essere fatte valutazioni a brevissimo termine. Peraltro, da quando l’impianto è stato inserito nella concessione della Porto di Livorno 2000, da un lato l’investimento verrà progressivamente ripagato a valere sui canoni concessori, dall’altro è verosimile un suo progressivo utilizzo grazie all’azione di comunicazione e marketing del concessionario. Non a caso, già dal 2019 sono previsti alcuni accosti e altre prenotazioni sono vicine a concretizzarsi anche per gli anni futuri.