Nello specifico, per come è stato evidenziato dall’istruttoria presentata dall’Ente, guidato dal Commissario Straordinario Andrea Agostinelli, e pienamente accolta dal giudice amministrativo, sia in fase sospensiva che nella sentenza depositata lo scorso 12 dicembre, la ditta Isia Global Service è risultata carente del principale requisito tecnico organizzativo, in quanto strutturalmente inadeguata sotto il profilo tecnico.
A comprovare tale evidenza, la fattiva incapacità ed inoperatività delle ditta Isia Global Service desunta anche, nel maggio del 2017, quando non è stata in grado di lavorare una nave, successivamente trasferita nel porto di Corigliano Calabro, in quanto sprovvista della necessaria gru perché in possesso di altra impresa.
Nel contempo è stato, altresì, rilevato che Isia Global Service, nel dicembre 2016, ha stipulato un contratto di subappalto con un’altra impresa in violazione al regolamento portuale dell’Autorità portuale, reso esecutivo con specifica ordinanza n° 39 del 2007, che vieta accordi tra operatori portuali sprovvisti dei necessari requisiti tecnico-organizzativi tesi ad eludere il possesso dei requisiti stessi.
A poter svolgere, quindi, le “operazioni portuali” sono quelle ditte in possesso di mezzi portuali idonei, anche noleggiandoli temporaneamente in caso eccezionale e non strutturale per relativa carenza, chiamati per loro natura a porre in essere l’intero “ciclo nave”.
Essendo sprovvista di tali presupposti tecnico-organizzativi, la ditta Isia Global Service ha sottoscritto il suddetto contratto di “operazione portuale” delegando la relativa attività ad altra impresa, pur avendo ricevuto la connessa commissione dall’azienda Biomasse Italia spa, in quanto ha ritenuto, erroneamente e in violazione di legge, di poter subaffidare l’intero ciclo delle “operazioni portuali”.