La condotta contestata consiste nell’imposizione, ai propri fornitori di pane fresco, dell’obbligo di ritirare e smaltire a proprie spese l’intero quantitativo di prodotto invenduto a fine giornata. La differenza di valore tra il pane consegnato ad inizio giornata e quello reso a fine giornata viene poi riaccreditata al compratore della GDO sugli acquisti successivi. La pratica si inquadra in una situazione di significativo squilibrio contrattuale tra le catene della GDO e le imprese di panificazione (imprese artigiane con pochi dipendenti).
In tale contesto, l’obbligo di ritiro dell’invenduto rappresenta una condizione contrattuale posta ad esclusivo vantaggio delle catene della grande distribuzione e determina un indebito trasferimento sul contraente più debole del rischio commerciale di non riuscire a vendere il quantitativo di pane ordinato e acquistato.
La prassi descritta costringe i panificatori a farsi carico, oltre che del ritiro della merce, anche del suo smaltimento quale “rifiuto” alimentare, in quanto l’interpretazione comunemente attribuita alla normativa vigente impedisce qualsiasi riutilizzo del pane invenduto a fini commerciali e persino la sua donazione a fini umanitari con un elevatissimo spreco di prodotto.
Sotto questo profilo, il fenomeno oggetto dei procedimenti è già stato oggetto di svariate segnalazioni pubbliche da parte della associazione dei produttori di pane, che lamenta non soltanto il carattere “vessatorio” dell’obbligo imposto ai panificatori, ma anche le ampie e negative ripercussioni che esso produce sotto il profilo economico e ambientale.