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Porto di Civitavecchia, destinazioni d’uso


5 agosto 2018 - L'ordinanza n. 28 del 13 luglio 2018 con il quale l'AdSP ha precisato la destinazione d'uso di alcune delle diverse zone di cui è composta l'area commerciale del Porto di Civitavecchia, è un provvedimento che è stato assunto a seguito di una lunga e complessa istruttoria, comprensiva di un parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (n.44/2017) e di un parere di una Commissione Interistituzionale, prevedendo, altresì, un regime transitorio volto a contenere le possibili ripercussioni su un traffico importante di prodotti ortofrutticoli (tenuto conto delle positive ricadute di tale traffico per il porto sia in termini economici che occupazionali).

In particolare, con tale ordinanza l'amministrazione ha precisato in che misura la specifica destinazione d'uso che è stata data dal PRP del 2004 (approvato nel 2012) alla banchina n.25 e all'area retrostante (avente ad oggetto le operazioni portuali relative alla movimentazione e stoccaggio di contenitori e data in concessione) possa rappresentare un ostacolo allo sbarco/imbarco, diventato oramai consistente ed in crescita, di container reefer (contenenti prodotti ortofrutticoli) in un'altra banchina pubblica, la n.24, destinata alla movimentazione e stoccaggio di merci convenzionali.

 Ebbene, sulla scorta di quanto indicato nel citato parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, è stato necessario precisare, in relazione a tali sbarchi/imbarchi sulla banchina n.24, con lunghi periodi di sosta temporanea di container sulla banchina pubblica, che essi possono aver luogo su tale banchina solo se rivestono carattere di occasionalità, "pena una eccessiva genericità della destinazione d'uso "commerciale", che appare in contrasto con i correnti indirizzi metodologici in tema di pianificazione portuale". Come ulteriormente sottolineato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici " ove ciò non fosse rispettato, in nome di una inopinata "deregolamentazione" rispetto alle originarie destinazioni d'uso previste dal PRP, ne deriverebbe un quadro di aleatorietà ed incertezza per l'investitore privato, a detrimento dell'efficienza complessiva del sistema portuale" .

 Tale limitazione non determina tuttavia l'impossibilità dell'imbarco e sbarco dei container reefer (contenenti prodotti ortofrutticoli) nel Porto di Civitavecchia e il loro trasferimento al magazzino della Frutta (situato in prossimità dell'area destinata ai container), stante la possibilità di utilizzare a tal fine (come peraltro ancora avviene seppur in misura ridotta) la banchina n.25, destinata ai container che risulta sottoutilizzata rispetto alle proprie capacità complessive. In ogni caso l'amministrazione, nella medesima ordinanza, si è impegnata a rendere più efficace e a meglio regolamentare tale trasferimento.

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