“Dichiarazione di navigazione in Altomare”, ai fini dell’applicazione del regime di non imponibilità IVA alle unità da diporto commerciali. I due modelli sono finalizzati a dare maggiore chiarezza ai fornitori di beni e servizi e ai loro clienti/armatori che esercitano attività di noleggio.
Secondo la normativa vigente, infatti, se l’armatore effettua e dichiara il 70% dei viaggi (anche) in acque internazionali, può beneficiare del regime di acquisto in esenzione IVA. Il primo modello riguarda le unità nuove e tutti quei casi di discontinuità nella proprietà, nell’armamento e nell’esercizio, che richiedono una dichiarazione preventiva di navigazione prevalentemente in Altomare. Il secondo form è utilizzabile per le unità che, avendo navigato per il 70% dei viaggi in Altomare nell’esercizio solare precedente, possono applicare il regime di non imponibilità all’esercizio successivo. In attesa che vengano approvati ufficialmente dall’Agenzia, i due modelli sono già a disposizione degli associati UCINA.
Nell’incontro sono state esposte anche tutte le questioni che rimangono ancora aperte in materia di applicazione dell’art. 8bis del DPR 633-72 e di applicazione delle Risoluzioni 2E del 2017 e 6E del 2018 della stessa Agenzia, inerenti appunto la navigazione in Altomare. In primo luogo l’esclusione della responsabilità del fornitore qualora la dichiarazione dell’armatore non corrisponda alla navigazione realmente effettuata, per la quale UCINA Confindustria Nautica è già al lavoro per una riforma legislativa. Proposte anche alcune semplificazioni relative alla prova della messa a bordo delle provviste e delle dotazioni e alla prova dell’avvenuta esportazione di navi da diporto, sempre ai fini dei regimi di non imponibilità IVA.