Al centro del provvedimento del Consiglio di Stato dello scorso venerdì, infatti, non ci sono solo i diritti di PeopleFly di poter verificare sulla base di quali procedure e provvedimenti sia stato eseguito dalla RAS in favore di Alitalia un intervento straordinario, di tipo strutturale, con l’obiettivo di soddisfare la domanda e il diritto alla mobilità dei passeggeri in entrata e in uscita dall’aeroporto di Cagliari verso gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate che a detta della RAS sarebbe stato compiuto nel rispetto delle medesime regole del contratto principale (così sosteneva la RAS negando l’accesso agli atti a PeopleFly), ma vi sono implicitamente gli interessi certamente importanti e meritevoli dell’utenza dei collegamenti aerei, cui il Consiglio di Stato ha rivolto la Sua attenzione, a questi riconoscendo la libertà di poter scegliere con quali modalità raggiungere l’isola; si legge testualmente in sentenza che
“è chiaro che la scelta sulla modalità con la quale raggiungere l’isola spetta all’utenza e questa potrebbe tanto decidere per l’acquisto di un biglietto con un vettore di linea, quanto, nel periodo estivo, rivolgersi ad un tour operator che metta a disposizione (evidentemente al raggiungimento di un numero di passeggeri sufficiente e in ciò specialmente consiste la differenza con i voli di linea) voli charter”.Il Consiglio di Stato entra maggiormente in dettaglio quando, condividendo la motivazione del TAR Sardegna - secondo cui
“l’attività della PeopleFly s.p.a., di organizzazione di voli charter e vendita di biglietti aerei, è complementare e di supporto al servizio di trasporto aereo di linea e può essere influenzata dall’andamento del mercato del trasporto aereo nel suo complesso” da cui scaturisce legittimamente il diritto di accesso di PeopleFly – attribuisce alla PeopleFly s.p.a. la titolarità di “un interesse diretto, concreto ed attuale “corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata” come richiesto dall’art 22, comma 1, lett a. l. 7 agosto 1990, n. 241, ben esposto nella richiesta di accesso” ossia “la necessità di conoscere il tenore degli atti aggiuntivi conclusi tra Alitalia SAI spa e la Regione autonoma della Sardegna e se da essi scaturisca una posizione dominante sul mercato della società lesiva della libertà di concorrenza”.E la lesione della concorrenza va sempre a discapito degli utenti.