Più in particolare, la necessità della formalizzazione di uno specifico mandato per la determinazione del cosiddetto VGM (Verified Gross Mass) è dovuta al fatto che tale attività, indispensabile per l’imbarco della merce a bordo della nave, non è compresa tra le prestazioni accessorie al contratto di spedizione.
La Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali rigetta qualunque confusione in merito al ruolo dello “Shipper” in quanto, quando l’impresa di spedizione si pone come tale, ciò è solamente in ossequio al contratto di spedizione così come definito dal Codice Civile, in base al quale l’impresa di spedizioni assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni ad esso accessorie.
Fedespedi, inoltre, auspica che su questa complessa e delicata questione si possa trovare una soluzione chiarificatrice nella prassi commerciale oppure ad opera dei competenti organismi internazionali, in quest’ultimo caso stabilendo a livello di Incoterms la ripartizione dell’obbligo di pesatura certificata dei container e i relativi oneri tra venditore-mittente e compratore-destinatario.