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La non imponibilità Iva “in alto mare”


19 luglio 2017 - Non imponibilità Iva per le navi che hanno operato più del 70% dei loro viaggi in alto mare, ovvero in acque territoriali non italiane o internazionali. Il tema, innescato da una modifica normativa intervenuta nel 2012 a seguito di una procedura di infrazione UE, è al centro dell’attenzione del settore marittimo e portuale da gennaio scorso, da quando l'agenzia delle entrate Italiana ha emanato per la prima volta istruzioni applicative al riguardo.

La delicatezza e criticità del tema per tutta l'economia del mare ha spinto Federagenti, insieme con altre quattro associazioni imprenditoriali e Fincantieri, a offrire la loro collaborazione all’Agenzia dell’Entrate, mettendo nero su bianco i problemi applicativi e una serie di spunti interpretativi finalizzati a risolvere una volta per tutte un problema fiscale fonte di innumerevoli contenziosi attuali e potenziali in un quadro di riferimento normativo rimasto per troppo tempo incerto.

 E’ questa la chiave di lettura della “segnalazione” in sette punti che Anpan, Assopetroli, Assorimorchiatori. Fedarlinea, Federagenti e Fincantieri hanno sottoscritto e inviato alla Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate in vista della imminente emanazione di istruzioni operative per la verifica della condizione prevista dall’art. 8-bis Legge IVA di effettiva navigazione delle unità navali in alto mare.

La proposta consegnata all’Agenzia delle Entrate ha visto anche la successiva condivisione da parte di Assocostieri, Nautica Italiana e Myba (Worldwide yacht broker association che di fatto rappresenta oltre il 70% della flotta mondiale di grandi imbarcazioni da diporto).

 Per quanto riguarda la decorrenza dei criteri applicativi pubblicati lo scorso gennaio, il documento delle associazioni ne suggerisce un ritardo in modo da consentire anche agli operatori internazionali di conoscerle ed adeguarsi e chiede che per il passato sia ritenuta sufficiente la prova di idoneità del mezzo ovvero di una navigazione effettiva in alto mare anche non prevalente.

Per quanto concerne l’effettività della norma si ritiene che il riferimento più adeguato sia quello relativo al dato storico, pur con salvezza per gli operatori di dimostrare la spettanza del regime laddove la condizione risulti nel periodo di fruizione in concreto soddisfatta.

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