Inoltre, il vettore non informava che il check-in in aeroporto era comunque sempre gratuito. Inoltre, Vueling promuoveva l’acquisto di un buono sconto pari al 25% del costo del biglietto aereo in modo ambiguo e fuorviante, in quanto non consentiva al consumatore di capire esattamente la reale convenienza dell’acquisto e in particolare l’entità dello sconto di cui avrebbe beneficiato in quanto relativo solo ad una parte del biglietto, ovvero la tariffa base al netto di tasse, spese amministrative e altri oneri. Entrambe le pratiche sono state ritenute in contrasto con gli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo che prevede la trasparenza e la correttezza di tutte le informazioni, affinché il consumatore possa adottare una decisione commerciale consapevole.
L’Autorità, infine, ha sanzionato Vueling anche per gli ostacoli che frapponeva ai passeggeri nell’esercizio dei diritti contrattuali in quanto, per la richiesta di assistenza e di reclamo, induceva il consumatore a rivolgersi ad una numerazione a pagamento, il cui costo poteva arrivare a 15 euro a telefonata, senza informare dell’esistenza nel sito internet di una web form che peraltro, per le sue modalità di utilizzo - specificamente una struttura a percorsi pre-obbligati - non consentiva una completa assistenza. L’Autorità ha ritenuto che questa condotta fosse in contrasto con gli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto creava ostacoli fattuali per l’esercizio dei diritti dei consumatori. Due pratiche commerciali originariamente contestate (no show rule e credit card surcharge) non sono state invece ritenute esistenti, a seguito dei chiarimenti e delle modifiche apportate alle Condizioni Generali di Trasporto.