14 aprile 2017 - Con la Sentenza n.69 del 7 aprile u.s. la Corte Costituzionale ha stabilito che le norme primarie in materia di contributi all’Autorità dei Trasporti non presentano profili di incostituzionalità perché stabiliscono sia il tetto massimo di contribuzione (1 per mille del fatturato), sia la platea dei soggetti chiamati al versamento.
In particolare riguardo a quest’ultimo aspetto, la Consulta ha stabilito che i soggetti incisi sono quelli che svolgono attività che l’Autorità ha concretamente ed effettivamente regolato.
“Esprimiamo soddisfazione per la Sentenza della Consulta” – dichiara Nereo Marcucci Presidente di Confetra, Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica – “le nostre imprese svolgono attività che non rientrano nella competenza dell’ART e ora la Corte Costituzionale ha detto inequivocabilmente che chi non è regolato non può essere chiamato a pagare”.
La pronuncia della Consulta è conseguente all’ordinanza di rimessione che il Tar del Piemonte (la sede dell’ART è Torino) ha emesso relativamente a una serie di ricorsi presentati da imprese di trasporto private e dalle associazioni di categoria del settore tra cui Confetra assieme alle federazioni aderenti Fedespedi, Fedit, Assologistica, Trasportounito e all’Associazione degli autotrasportatori Anita.
Il Tar del Piemonte aveva sollevato eccezioni di incostituzionalità che la Corte ha respinto. Ora toccherà quindi al Tribunale Amministrativo giudicare i ricorsi sulla base di quanto la Corte stessa ha stabilito.