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Pesatura container, fissati i criteri per la fase transitoria


6 maggio 2016 - Il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Vincenzo Melone, ha firmato, ieri, il decreto dirigenziale che detta, dal 1° luglio 2016, i criteri e le norme tecniche di applicazione dei nuovi emendamenti SOLAS relativi alla sicurezza della navigazione in mare e delle navi adibite a trasporto dei container. Il decreto prevede un adeguato periodo transitorio fino al 30 giugno 2017, finalizzato ad una graduale implementazione dei processi di pesatura e definendo, per questo periodo, un limite massimo di errore nella prima pesatura pari a 500 chilogrammi.

A seguito, infatti, di numerosi incidenti che hanno coinvolto navi adibite al trasporto di contenitori a causa della mancanza di un dato certo relativo al peso degli stessi, il Comitato Sicurezza Marittima (MSC), riunito nella sessione n° 94 dell’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) ha adottato la Risoluzione MSC. 380 (94) del 21/11/2014, che ha apportato nuovi emendamenti alla Convenzione internazionale sulla “Salvaguardia della Vita umana in mare (SOLAS 74), sul tema della determinazione della “massa lorda verificata del contenitore”.

Dal 1° luglio 2016 entreranno quindi in vigore gli emendamenti alla Convenzione internazionale che prevedono, tra l’altro, la pesatura obbligatoria dei container, attraverso l’acquisizione della “massa lorda del container verificata” - VGM (Regola VI/2 - Verified Gross Mass), prima dell’imbarco su navi impiegate in viaggi internazionali. In ambito europeo, non essendoci ad oggi una posizione comune, l’Italia ha svolto un ruolo molto attivo nella ricerca di una applicazione armonizzata della norma internazionale e, a tal fine, è in continuo e diretto contatto con le altre amministrazioni europee maggiormente interessate al traffico dei contenitori, quali Olanda, Danimarca, Gran Bretagna.

Il decreto, tra le altre previsioni, introduce il concetto di tolleranza sui criteri di pesatura dei container, individuando un periodo transitorio fino al 30 giugno 2017, durante il quale per la determinazione della massa lorda verificata del contenitore potranno essere utilizzati anche strumenti diversi da quelli regolamentari, purché l’errore massimo non sia superiore a due volte e mezzo quello previsto per la stessa tipologia di strumenti approvati e, comunque, che non superi i 500 chilogrammi.

 Inoltre è stata prevista in sede di controlli e verifiche effettuati dopo la prima pesatura una tolleranza, per ciascun contenitore, pari al 3% della massa lorda verificata. E’ in corso, infine, la predisposizione di una circolare esplicativa e di dettaglio sulle procedure discendenti dall’applicazione del decreto che tratterà, invece, di argomenti specifici.

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