La norma, varata dal Governo nel 2014 per rilanciare la nautica, e confermata nell’ultima Legge finanziaria 2016, potrebbe trovare applicazione solo nelle Regioni che hanno adottato una propria legislazione Liguria, Friuli, ed Emilia Romagna. Con sentenza 21.2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 32 comma 1 del DL 133/2014, nella parte in cui equipara i cosiddetti Marina resort alle strutture recettive all’aria aperta ai fini dell’applicazione dell’IVA al 10%. L’eccezione di costituzionalità è stata presentata dalla Regione Campania, la quale ha eccepito che lo Stato nel decidere tale equiparazione avrebbe violato il principio della “leale collaborazione” con le Regioni che hanno competenza in materia di turismo.
“E’ incomprensibile che, mentre un settore trainante del Made in Italy che a fatica sta uscendo da una crisi quinquennale che ne ha dimezzato il fatturato, si anteponga una questione di palazzo al futuro delle aziende e dei lavoratori - commenta Carla Demaria, presidente di UCINA Confindustria Nautica – lo Stato ha dettato una semplice norma quadro, come dimostrato dalle Regioni che sulla materia hanno legiferato in dettaglio”. Anche secondo Assomarinas e Assonat “si tratta di una vera e propria beffa alla luce della stessa sentenza della Corte, nella quale si riconosce che, attenendo la questione anche alla materia tributaria (di competenza statale), di per sé l’intervento del legislatore nazionale non sarebbe illegittimo” – commentano i presidenti Roberto Perocchio e Luciano Serra – “ma lo sarebbe divenuto non avendo ottenuto la previa intesa con la Conferenza delle Regioni per il decreto attuativo”.Ora a seguito della pronuncia, l’IVA al 10% potrebbe essere applicata solo nelle Regioni che hanno emanato una disciplina specifica – Friuli, Liguria ed Emilia Romagna – mentre per le altre, compresa la Campania che non ha ritenuto di attivarsi in tal senso, si creerà un trattamento penalizzante.