Le modifiche sono contenute nell’Allegato 1 della Risoluzione, suddivise in tre paragrafi. La seconda di esse, mossa dall’esigenza di prevenire incidenti conseguenti ad un’errata distribuzione dei pesi a bordo, interviene sul Capitolo VI (Trasporto di carichi) della Convenzione SOLAS, Parte A (Disposizioni Generali), Regola 2 (Informazioni sul carico).
La Risoluzione MSC/380(94) introduce nella predetta Regola 2 tre commi relativi al trasporto di merci in container. Le nuove regole prevedono che il caricatore (shipper) verifichi la massa lorda del container alternativamente mediante pesatura del container già riempito o mediante pesatura di tutto ciò che verrà inserito nel container da sommare alla massa del container vuoto.
Il caricatore dovrà inoltre assicurarsi che la quantificazione della massaverificata come sopra sia inserita nel documento rappresentativo del trasporto, il quale dovrà essere sottoscritto da una persona debitamente autorizzata dal caricatore e presentato al Comandante (o ad un suo rappresentante) e ad un rappresentante del Terminal con anticipo sufficiente per poter essere utilizzato nella predisposizione del piano di carico della nave.
La sanzione prevista nelle nuove regole per il caso in cui il documento rappresentativo del trasporto di un container riempito non indichi la massa verificatacon le procedure sopra descritte è che il container non verrà imbarcato sulla nave.
Il Comando Generale delle Capitanerie di Porto sta procedendo alla redazione di una Circolare contenente Linee Guida Nazionali finalizzate al chiarimento ed uniforme esecuzione delle nuove regole.