La direttiva intende rafforzare il diritto a un equo processo nei procedimenti penali, stabilendo norme minime relative ad alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo. In tal modo essa integrerà il quadro giuridico previsto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali.
La direttiva rafforzerà la fiducia reciproca tra le autorità giudiziarie degli Stati membri e faciliterà il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale. Secondo la direttiva gli Stati membri dovranno assicurare che agli indagati e imputati sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza.
La direttiva prevede due diritti connessi a tale principio: il diritto al silenzio e il diritto di non autoincriminarsi. Inoltre gli Stati membri dovranno rispettare i seguenti obblighi correlati: prima della sentenza definitiva gli indagati e imputati non dovrebbero essere presentati come colpevoli attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica e l'onere della prova incombe alla pubblica accusa mentre qualsiasi ragionevole dubbio in merito alla colpevolezza dovrebbe essere valutato in favore dell'imputato.
La direttiva tratta anche il diritto di presenziare al proprio processo. Gli Stati membri dovranno inoltre provvedere affinché gli indagati e imputati dispongano di un ricorso effettivo in caso di violazione dei diritti conferiti dalla presente direttiva. Gli Stati membri avranno due anni dopo la pubblicazione della direttiva per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarvisi.