Enrico Vergani |
sembrano maggiormente meritevoli di essere sottolineate, per il loro impatto sul processo civile nella nostra giurisdizione. L’articolo 13 del Decreto interviene sull’articolo 92 del Codice di Procedura Civile con la terza modifica in pochi anni, intesa a rendere ancora più rigorosi i criteri in base ai quali il Giudice ha facoltà di compensare le spese del giudizio.
La norma si applica solo ai giudizi di nuova instaurazione. L’articolo 16 del Decreto modifica la legge che regola la sospensione feriale dei termini processuali riducendo di 15 giorni il periodo di sospensione che, a partire dal 2015, andrà dal 1 al 31 agosto di ogni anno e non più dal 1 agosto al 15 settembre. La norma si applica anche ai giudizi pendenti.
Altra norma molto rilevante è l’articolo 17 del Decreto che integra l’articolo 1284 del codice civile. In base alla nuova norma, a partire da quando è proposta una domanda giudiziale o arbitrale, salvo diversa pattuizione delle parti, il tasso di interesse legale equivarrà al tasso di interesse previsto dalla speciale disciplina in tema di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali.
Ciò significa che, per tutta la durata di un processo / arbitrato, il tasso di interesse legale (nel 2014 stabilito dal Ministero al 1%) applicabile alle somme che verranno riconosciute alla parte vincitrice subirà un incremento estremamente significativo rispetto alla disciplina attuale. Si noti che, dal 2009 al 2014, il tasso di interesse applicabile ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali è sempre stato compreso fra l’8,0 % e l’8,75 %.
La norma si applica solo ai procedimenti di nuova instaurazione e non a quelli già pendenti. Si evidenzia il fatto che la legge, benché approvata in via definitiva dal Parlamento, non è ancora stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
Studio legale
Garbarino Vergani
Studio Associato