“chiarimenti in materia di operazioni e servizi portuali, gestione stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri”, cioè una materia abbastanza marginale nel governo dei porti nazionali, che raramente ha dato luogo a divergenze interpretative che in un solo caso sono arrivate al Consiglio di Stato (sentenza 4667/2014).
La circolare quindi non interviene sulla applicazione della più complessa e rilevante normativa sulle concessioni portuali e sui diritti dei Terminalisti che anzi viene confermata. Il terzo capoverso della circolare , che nella versione giornalistica avrebbe determinato il ricorso di Confetra al TAR del Lazio a difesa dell’efficienza operativa dei Terminal portuali, è chiarissimo e poco si presta a forzature interpretative presenti o future visto che stabilisce (repetita juvant) che “è ammissibile l’attracco a banchine in concessione di altri soggetti, compatibilmente con le esigenze del Terminal, di navi da crociera o passeggeri ove ciò risulti necessario per esigenze del porto e sia appositamente previsto nell’atto concessorio”.
La circolare, quindi, niente aggiunge e niente toglie a quanto le diverse Autorità Portuali a Napoli, Salerno, Livorno, Spezia, ecc. hanno fatto allo scopo di non perdere ne traffici commerciali ne traffici passeggeri a causa della scarsità di attracchi come certamente non legittima l’inversione nel diritto di accosto tra le navi del Terminalista e quelle da crociera che può avvenire solo per accordi con quei Terminalisti che siano attenti anche a questo aspetto dell’attività portuale”.
Nereo Marcucci
Presidente Confetra