L’articolo 14 del Decreto Legge 91/2014 merita un commento della Commissione Bicamerale presieduta dal Sen. Tabacci secondo la quale la prima delle semplificazioni necessarie al
Paese sarebbe quella di rendere comprensibili la lettera e le finalità delle norme e soprattutto dei Decreti Legge soggetti a conversione, anche allo scopo di contenerne le successive interpretazioni ed i conseguenti favoritismi e corruttele. Con il citato articolo 14 il sistema di tracciabilità dei rifiuti viene “semplificato” con “l’applicazione dell’interoperabilità” di cui al decreto legislativo 152/2006 che, con un testo inutilmente ridondante, prevede “l’integrazione dei sistemi informativi pubblici“.Supponendo che l’innominato sistema di tracciabilità dei rifiuti sia il “SISTRI”, partito e stoppato diverse volte con costi a carico delle imprese di logistica e dell’autotrasporto, Confetra (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica) analizzando il rebus della disposizione domanda: quale sarebbe il soggetto che dopo la “verifica tecnica” dell’Agenzia per l’Italia digitale, previo parere del Ministero dell’Ambiente e del Garante della Privacy provvederebbe ai sensi del decreto legislativo 152/2006 ad integrare le funzioni del SISTRI in “altri sistemi che trattano dati di logistica e mobilità delle merci e delle persone“?
Ma, soprattutto, durante l’iter di conversione del decreto legge saranno sentite a questo proposito “le associazioni rappresentative degli Utenti”come il menzionato decreto 152/2006 prevede si faccia ogni volta che si procede a semplificazioni?